Acquistare Con Noi
L’acquisto di un immobile si svolge attraverso 3 fasi progressive, chiare e trasparenti:
1) LA PROPOSTA DI ACQUISTO
Per l’inizio della trattativa
2) IL COMPROMESSO
Per sancire per scritto l’accordo raggiunto tra le parti
3) L’ATTO NOTARILE PUBBLICO
Per il definitivo passaggio di proprietà
Il compromesso o contratto preliminare di compravendita
è un contratto con effetti obbligatori che ha come oggetto la sottoscrizione del futuro rogito
che rispetto al primo si qualifica come definitivo.
Il compromesso assolve alla funzione di impegnare le parti per un evento che non sia
immediatamente realizzabile, si tratta quindi di un documento di carattere privato nel quale
vengono individuati tutti gli elementi che faranno parte del contratto finale di compravendita,
il così detto rogito.
Con il compromesso l’acquirente e il venditore acquisiscono il diritto che la vendita venga
portata a termine alle condizioni stabilite.
Alla stipula del compromesso dovrà essere versata dall’acquirente una somma di denaro a titolo
di acconto sull’importo pattuito e caparra confirmatoria. ( Solitamente quantificata nel 10% del
prezzo di vendita )
In caso, se l’acquirente non adempie al contratto, il venditore potrà recedere dal contratto
stesso trattenendo la somma versata dall’acquirente; se, invece, il venditore è inadempiente
l’acquirente ha diritto alla restituzione del doppio della caparra versata.
Elementi del compromesso sono:
- dati anagrafici dei contraenti
- il prezzo dell’immobile e le relative modalità di pagamento;
- la fissazione della data della stipulazione dell’atto pubblico di compravendita (rogito) e il
nominativo del notaio incaricato a redigerlo – la dichiarazione dell’assenza di ipoteche e/o
altri vincoli;
- la descrizione dell’immobile con i dati catastali e sue pertinenze;
- l’indicazione dell’importo versato a titolo di acconto e/o caparra confirmatoria;
- la conformità dell’immobile alle disposizioni di legge e ai regolamenti urbanistici ed
edilizi;
L’acquirente deve inoltre assicurarsi che gli venga consegnata la seguente documentazione:
- atto di proprietà;
- scheda identificativa catastale;
- regolamento di condominio e tabella millesimale;
Il rogito è l’atto di vendita definitivo
è l’atto di vendita definitivo, a pena di nullità deve essere redatto per iscritto ed in forma
pubblica davanti ad un notaio presenti venditore e compratore. Quest’atto sancisce il passaggio
di proprietà dell’immobile in cambio del pagamento della cifra pattuita. Nel rogito vengono,
quindi, ripetuti gli accordi presi con il compromesso ma possono essere inserite eventuali
aggiunte resesi necessarie nel frattempo.
Il notaio è responsabile dell’atto che compie per questo è tenuto ogni volta ad effettuare le
verifiche del caso che si sostanziano in:
- verifica presso i registri immobiliari della la storia ventennale (necessaria per verificare
la presenza di usucapione) della proprietà al fine di accertarsi che il bene possa essere
venduto libero da pesi o da vincoli;
- verifica presso il catasto che il bene sia registrato regolarmente negli atti catastali;
- verifica dell’esistenza di precedenti debiti (per esempio mutui) che risultino pagati e che
quindi siano state cancellate le relative ipoteche (in questo caso dovranno essere affrontate
ulteriori spese ed effettuati ulteriori controlli);
Fino al momento della stipula dell’atto davanti al notaio la proprietà ed i rischi ad essa
connessi sono a carico del venditore.
Le parti contraenti firmano l’atto in presenza del notaio, l’acquirente salda il venditore e
questo consegna le chiavi dell’immobile all’acquirente.
Dopo la firma dell’atto da parte del notaio con l’apposizione del proprio sigillo l’atto è
valido.
A questo punto la proprietà e i relativi rischi e costi vengono trasferiti alla parte
acquirente.
Il notaio riscuoterà le imposte di trasferimento, iscriverà l’atto nei pubblici registri
immobiliari, preparerà la denuncia di cessione del fabbricato alla Pubblica sicurezza e
rilascerà alla parti una copia dell’atto.
Entro 48 ore dalla stipula del rogito il venditore deve comunicare alla Questura o ai Vigili
Urbani il trasferimento dell’immobile, la sua esatta ubicazione e le generalità
dell’acquirente.
L’acquirente deve provvedere alle volture dei contratti di luce, gas e telefono e alla
variazioni anagrafiche relative all’indirizzo, all’eventuale residenza, alla tassa comunale di
smaltimento rifiuti e dell’ICI, e dovrà comunicare all’amministratore del condominio il subentro
nell’appartamento.
Dopo circa due, tre mesi dal rogito si potrà ritirare, presso il notaio, la copia autentica
dell’atto di compravendita.