SUPERBONUS. Riparte la Cessione del Credito!

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Articolo del 25/05/2023 11:59

In base alla Circolare n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate, sembra che ci sia un
orientamento verso la possibilità di trasferire il credito. Questo è quanto emerge
dalle indicazioni contenute nella circolare. In essa sono presenti alcuni chiarimenti
sul bonus.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33/E, che illustra le modalità di
gestione dei bonus edilizi da parte di banche e imprese dopo la conversione in
legge delle leggi Aiuti e Aiuti-bis. La circolare contiene informazioni sulla cessione
dei crediti ai "correntisti" e sugli "indici di diligenza", nonché informazioni sulle
modifiche al Superbonus della legge Aiuti. La circolare illustra inoltre la procedura
per la gestione di eventuali errori nelle comunicazioni relative allo sconto delle
fatture e alla cessione dei crediti.
La responsabilità solidale del fornitore e del cessionario è trattata nel documento.
La circolare offre indicazioni più dettagliate per l'interpretazione degli indici di
diligenza da parte degli acquirenti di crediti d'imposta, che hanno carattere
esemplificativo e sono finalizzate a rendere omogeneo e coerente l'operato
dell'Agenzia su tutto il territorio nazionale. Anche se i requisiti per la detrazione
fiscale sono soddisfatti solo in parte, il fornitore e il cessionario sono responsabili
in solido se viene applicato uno sconto in fattura. Il decreto Aiuti-bis (D.Lgs. n.
115/2022) ha introdotto modifiche normative di cui si parla anche nella circolare.
Il Decreto Aiuti è stato modificato per consentire alle banche o alle istituzioni
finanziarie all'interno di un gruppo bancario di assegnare crediti a
"correntisti" (diversi da consumatori o utenti) senza impedire ad altri correntisti di
effettuare ulteriori cessioni.
Esistono due approcci diversi per compensare eventuali rallentamenti nella
comunicazione. Il primo approccio consiste nell'estendere la finestra temporale
attraverso la quale chi non ha pagato per tempo può richiedere uno sconto in
fattura o una cessione del credito per le spese sostenute nel 2021 o nel 2020, a
patto di pagare entro il 29 aprile 2022. Il secondo approccio è noto come
"remissione in bonis", che consente all'Istituto di inviare la comunicazione fino al
30 novembre 2022 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei
redditi), a condizione di pagare l'importo minimo della sanzione.
La circolare per la correzione degli errori consiste in informazioni utili se l'avviso di
scelta è stato trasmesso in modo errato. Se l'errore è di tipo formale, ad esempio
sono stati pubblicati in modo inesatto i dati catastali o lo stato di avanzamento dei
lavori, è sufficiente inviare una segnalazione via pec. È possibile inviare una
comunicazione di sostituzione entro il quinto giorno del mese successivo a quello
di invio se l'errore è sostanziale e riguarda parti importanti del credito ceduto.
Scaduto il termine, se il cessionario accetta il credito, le parti possono chiedere
l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da errate comunicazioni iniziali
di cessione o sconto inviando un apposito modulo - allegato alla circolare - a una
casella di posta elettronica pec.

 

Fonte "Il Sole 24 Ore"

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